AVVISO ALL’UTENZA
Si comunica alla Gentile utenza che dal 30 giugno 2023 sono divenute effettive tutte le modifiche alla disciplina della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 operate dal D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia).
Molte delle modifiche saranno tuttavia pienamente operative solo a seguito dell’emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla riforma, tra i quali il “nuovo” D.M. n. 180/2010.
In attesa dell’emanazione di questi regolamenti si segnalano sinteticamente le maggiori novità introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.
1) INDENNITA’. L’art. 16 comma 2 prevede che un apposito decreto ministeriale debba disciplinare l’intero sistema delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. A partire dalle mediazioni instaurate dal 30 giugno 2023 e fino all’emanazione di questo decreto, ADR Notariato applicherà la precedente tabella delle indennità. L’Organismo si riserva di pubblicare su proprio sito la nuova tabella delle indennità quale risultante dall’emanando decreto ministeriale.
2) PRIMO INCONTRO. L’art. 7 comma 1 nella nuova versione non prevede più che in occasione del primo incontro il mediatore inviti le parti e gli avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la mediazione. Già dal primo incontro, quindi, le parti sono coinvolte nella procedura di mediazione e con l’ausilio del mediatore potranno comprendere se sia possibile giungere ad un accordo. Conseguentemente esse saranno tenute al versamento a favore dell’organismo delle indennità di mediazione per il primo incontro (art. 17 comma 4).
3) DURATA DELLA MEDIAZIONE. L’art. 6 stabilisce che la durata del procedimento di mediazione è di tre mesi a decorrere dall’instaurazione della procedura, salvo proroga su accordo delle parti per ulteriori tre mesi.
4) AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO. In base al nuovo art. 5 ter gli amministratori di condominio possono avviare e partecipare agli incontri di mediazione senza necessità di una preventiva autorizzazione assembleare.
5) GRATUITO PATROCINIO. In base agli articoli 15 bis ss., alla parte che si trovi nelle condizioni di reddito di cui all’art. 76 ss. del T.U. sulle spese di giustizia (DPR n. 115/2002), è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nelle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità o demandata dal giudice. La liquidazione delle spese dell’avvocato che assiste la parte sarà possibile solo se è raggiunto un accordo.
6) MEDIAZIONE TELEMATICA. L’art. 8 bis ha introdotto la mediazione in modalità telematica, consentendo alle parti che lo richiedano fin dall’avvio della mediazione, di svolgere gli incontri in collegamento da remoto e di concludere gli accordi in via completamente digitale, purché tutte le parti li possano sottoscrivere con firma elettronica qualificata.
7) RAPPRESENTANZA. Le parti devono partecipare personalmente alla procedura. Possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti, cui devono conferire procura speciale sostanziale, solo in caso di giustificati motivi e purché egli abbia i poteri necessari per comporre la controversia.