Prime riflessioni al Decreto Legislativo n. 216/2024.

Il 25 gennaio 2025 sono entrate in vigore le modifiche al Decreto Legislativo n. 28/2010 apportate dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 216.

In assenza di indicazioni interpretative o operative provenienti dal Ministero della Giustizia, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti della novella di particolare interesse.

1) Durata della mediazione e regime transitorio (art. 6).

Con la modifica dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2010 il termine di durata della mediazione è stato esteso da tre a sei mesi, sia essa obbligatoria o delegata, stabilendosi tuttavia una diversa disciplina del regime delle proroghe per i due tipi di mediazione.

La durata della mediazione obbligatoria (comma 1) può essere prorogata, dopo i primi sei mesi, di tre mesi in tre mesi senza limiti; la durata della mediazione delegata (comma 2) invece, dopo i primi sei mesi, può essere prorogata per una sola volta di altri tre mesi.

Va posta attenzione sulla modifica del “dies a quo” ai fini del calcolo della durata del procedimento di mediazione (art. 6 comma 3).

Il relativo termine decorre:

1) per le mediazioni obbligatorie, dalla data del deposito dell’istanza di mediazione (come già prima della novella);

2) per le mediazioni delegate, dalla data del deposito dell’ordinanza con la quale il giudice ne dispone lo svolgimento, e non più “dalla scadenza del termine fissato dal giudice” per il deposito della domanda di mediazione (art. 6 comma 2 vecchio testo).

Si osserva che il calcolo dei termini di durata si rivela problematico per quelle mediazioni delegate già pendenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 216/2024 (25 gennaio 2025) in quanto la norma transitoria di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 216/2024 stabilisce che tutte le disposizioni dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 28/2010, come riformato, “si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione”. Si dovranno pertanto ricalcolare i termini con riferimento alla data di deposito dell’ordinanza di delega.

Ad ogni modo il nuovo art. 6 comma 4 prescrive che la proroga della mediazione:

- deve essere stabilita di comune accordo dalle parti;

- tale accordo deve rivestire la forma scritta;

- l’accordo deve essere “allegato” o “risultante” dal verbale di mediazione.

Si richiama l’attenzione sull’ultima parte di questo comma, laddove viene precisato che nella mediazione delegata le parti hanno l’onere di comunicare al giudice la proroga del termine (di altri tre mesi), “mediante produzione in giudizio dell’accordo scritto o del verbale da cui esso risulta”. Conseguentemente se tale accordo risulterà dal verbale, sarà importante che quest’ultimo sia validamente e tempestivamente sottoscritto dalle parti per essere comunicato al giudice.

Come detto, l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 216/2024 ha esteso la nuova disciplina sulla durata della mediazione anche ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto (25 gennaio 2025) non sia stato depositato il verbale conclusivo della mediazione.

Non sembrano sussistere dubbi applicativi per i procedimenti di mediazione obbligatoria instaurati prima del 25 gennaio 2025 e per i quali non sia ancora spirato il nuovo termine di durata di sei mesi: ad essi si applicherà automaticamente tale nuovo termine.

Se alla data del 25 gennaio 2025 le parti avevano già concordato una proroga della durata della mediazione, alle proroghe successive dovrà applicarsi la nuova disciplina e quindi le parti sono libere di accordarsi per ulteriori proroghe di tre mesi in tre mesi all’infinito..

Quanto alle mediazioni delegate, anche per esse si applicherà il nuovo termine di durata semestrale, tenendo presente però – come detto – che è mutato il “dies a quo” per il calcolo della durata del procedimento e che la facoltà di proroga è consentita per una sola volta e per soli ulteriori tre mesi.

Per le mediazioni delegate è chiaro l’intento del legislatore di fissarne in maniera più rigida la durata (non superiore a 9 mesi in tutto). Ciò per evidenti esigenze di contenimento della durata del processo.

Tant’è vero che l’ordinanza con cui il giudice dispone l’esperimento della mediazione deve necessariamente contenere anche la fissazione della successiva udienza “dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6” (art. 5-quater, comma 1, ultima parte), termine quest’ultimo che all’evidenza non poteva essere lasciato alla libera disponibilità delle parti.

Se dunque siamo di fronte ad una mediazione delegata instaurata prima del 25 gennaio 2025, occorrerà previamente ricalcolare il termine di sei mesi dal “deposito dell’ordinanza” di delega (operando l’estensione della durata “ope legis”).

Tale calcolo andrà fatto a prescindere dalla proroga che le parti abbiano convenuto prima del 25 gennaio 2025 in base alla vecchia normativa, ritenendosi comunque assorbita detta proroga nella nuova durata della mediazione.

Sarà poi consentito alle parti – in virtù della nuova normativa – prorogare per una sola volta il termine di durata di ulteriori tre mesi (decorrenti dalla scadenza dei precedenti sei mesi), senza però superare la durata complessiva di nove mesi, calcolati come detto dalla data di deposito dell’ordinanza.

2) Verbale e accordo

In alcune disposizioni del decreto n. 28/2010 (art. 11 e 5-ter come novellate) il legislatore ha ritenuto di precisare che l’accordo di mediazione è “allegato” al verbale, diversamente dalla precedente formulazione nella quale invece si prevedeva che l’accordo fosse “contenuto” nel verbale.

E’ da ritenere che tale modifica legislativa non incida sul modus operandi del mediatore. Si esclude infatti che sia stato introdotto un formalismo documentale nella fase finale della mediazione conclusasi positivamente con l’accordo.

Va ricordato in proposito che il legislatore non ha modificato l’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 28/2010 secondo cui “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”. Per quanto si tratti di due atti distinti, dunque, il verbale conclusivo della mediazione e l’accordo ad esso allegato costituiranno pur sempre un solo documento, come era nella previgente disciplina.

Con tale modifica il legislatore ha solo chiarito la diversa provenienza dei due documenti e cioè che il verbale è atto del mediatore mentre l’accordo è atto delle parti.

Ferma quindi la libertà del notaio autenticante o stipulante sulla scelta della tecnica redazionale da adottare in caso di accordo trascrivibile (art. 11 comma 7 D. Lgs. n. 28/2010), nulla esclude che l’accordo possa continuare ad essere inserito all’interno del verbale, soprattutto nelle ipotesi in cui le parti abbiano trovato – nel corso della procedura – un’intesa di massima e chiedano al mediatore di trasfonderla nel verbale.

3) Rappresentanza in mediazione (art. 8 comma 4 bis)

Nell’art. 8 è stato inserito il comma 4 bis che chiarisce che la delega per partecipare agli incontri di mediazione (ferma restando la regola generale della partecipazione personale delle parti) può essere conferita con scrittura privata semplice contenente gli estremi del documento di identità del delegante (documento questo che non viene prodotto in copia).

Il legislatore ha conservato la facoltà per il delegante - che preveda che la mediazione possa sfociare in un accordo trascrivibile ex art. 2643 c.c. (cfr. art. 11 comma 7) - di conferire sin dall’inizio la delega per scrittura privata autenticata. Tale delega sarà certamente idonea per partecipare agli incontri di mediazione, anche se la mediazione dovesse chiudersi negativamente o se le parti dovessero raggiungere un accordo diverso da quelli previsti dall’art. 11 comma 7. A fortiori consentirà al delegato, in caso di raggiungimento dell’accordo trascrivibile, di rappresentare la parte in sede di stipula nella forma richiesta a questi fini, sempre che il relativo potere sia contemplato nella delega.

Si segnala che la nuova disposizione pone a carico del delegato, che partecipi agli incontri di mediazione in luogo della parte, di curare “la presentazione e la consegna della delega conferita (…) unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura”. La copia del documento del delegato pertanto deve essere necessariamente prodotta (evidentemente per consentirne l’identificazione ad opera del mediatore).

4) Mediazione telematica (art. 8 bis)

E’ stata poi profondamente innovata la disciplina della mediazione telematica contenuta nell’art. 8 bis, che presenta ora una formulazione più semplificata della precedente.

In particolare:

- è stata circoscritta ai soli “atti del procedimento formati dal mediatore” l’assoggettabilità al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e non a “ciascun atto del procedimento” della mediazione telematica. Da ciò è possibile ricavare che l’eventuale accordo esibito dalle parti al mediatore non debba nascere in conformità al CAD ma sarà lo stesso mediatore che, al termine della procedura, lo adeguerà a quest’ultimo formando il “documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo per l’apposizione della firma”;

- tale documento informatico non sarà più “nativo digitale”, ciò a conferma del fatto che il verbale e l’accordo possono formarsi in tempi e con modalità diverse tra loro e che sarà il mediatore a procedere all’”unificazione” degli stessi secondo legge;

- per la sottoscrizione delle parti del documento informatico non si richiede più la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ma sarà possibile l’impiego di sistemi di firma semplificata.

Il legislatore richiede che le sottoscrizioni avvengano “nel rispetto delle disposizioni” del CAD (comma 1), che esse siano state apposte sul documento informatico e che siano “valide” e “integre”. Tali verifiche vengono ora espressamente affidate al mediatore (comma 3).

 

Il legislatore non precisa più (come era invece espressamente previsto nella vecchia formulazione dell’art. 8 bis) che a conclusione della mediazione il mediatore invii il documento informatico da lui formato alle parti. E’ da ritenere però che tale incombente permanga anche con la nuova disposizione, facendo questa riferimento alla ricezione da parte del mediatore del documento informatico sottoscritto dalle parti (comma 3), fase che è necessariamente preceduta dall’invio del documento del mediatore alle parti.

5) Mediazione con modalità audiovisive da remoto (8 ter)

Con l’introduzione dell’art. 8 ter il legislatore conferma quanto era già ricavabile dalla precedente disciplina e cioè che la mediazione - al di fuori della mediazione telematica ex art. 8 bis - possa svolgersi per tutta la sua durata o anche per singoli incontri non solo in presenza ma anche “con modalità audiovisive da remoto”. Ciò a prescindere dal consenso di tutte le parti.

Quello che è dato dedurre dalla nuova disposizione è che la mediazione si svolge di massima in modo tradizionale, anche in caso di collegamento da remoto, che il mediatore non è tenuto a redigere necessariamente il verbale in formato informatico conforme al CAD (come invece nella mediazione interamente telematica) né che possa imporre alle parti la sottoscrizione digitale.

La necessità di utilizzare il formato informatico tuttavia è imposta allorquando all’incontro abbiano partecipato una o più parti con modalità audiovisive da remoto e tutti i soggetti tenuti a firmare il verbale si accordino (in base alla nuova disposizione) per sottoscriverlo con firma digitale conforme al CAD (comma 3).

In mancanza di tale accordo la nuova disposizione prescrive che “le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore” (comma 4), quindi in presenza. Va ricordato che il mediatore “certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere“ (art. 11 comma 4) e che “il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo” (art. 11 comma 5).

E’ anche il caso di segnalare che il D.Lgs. n. 28/2010 prevede espressamente che debbano essere sottoscritti il verbale del primo incontro (art. 8 comma 6) e il verbale conclusivo della mediazione (art. 11 comma 4). Tutti i verbali intermedi, attestanti lo svolgimento della procedura, non necessitano della sottoscrizione delle parti ma del solo mediatore.

Con riferimento quindi ai verbali che necessitino di sottoscrizione è fondamentale, secondo la nuova disposizione, che le parti concordino le modalità di firma.

In pratica il consenso unanime delle parti incunea una parte della disciplina prevista in via generale per la mediazione telematica nella mediazione tradizionale (vale a dire quella in presenza). Il comma 3 dell’art. 8 ter prescrive infatti che in questo caso le firme siano “apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3”.

Si rinvia pertanto a quanto detto sopra in ordine alla mediazione telematica.

Si segnala infine la disposizione precettiva introdotta al comma 5 del nuovo art. 8 ter secondo cui “Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio”.

 

Con essa il legislatore ha inteso dissuadere da comportamenti meramente oppositivi ed ostruzionistici, esortando indirettamente le parti a trovare soluzioni agevoli e collaborative (ove non “creative”) per la pronta sottoscrizione dei verbali redatti all’esito di incontri in video-conferenza. Tra queste soluzioni può ben inquadrarsi ad esempio la disponibilità della parte priva di firma elettronica - che abbia partecipato personalmente all’incontro - a conferire delega al proprio legale perché sottoscriva digitalmente anche per suo nome e conto (cd. mandato di firma) il verbale informatico.

6) Mediatori che si sono formati prima del D.M. n. 150/2023

L’art. 4 del D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto – relativamente alla materia del consumo – con il Ministero delle imprese e del made in Italy, verranno stabiliti “termini e requisiti per l’accesso ad un corso integrativo di formazione per i mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 150/2023” (e quindi prima del 15 novembre 2023).

Tale decreto consentirà di frequentare un corso integrativo, finalizzato a richiedere l’iscrizione nel registro ministeriale dei mediatori, a tutti coloro che avevano frequentato un corso base durante la vigenza del D.M. n. 180/2010 (della durata di 50 ore):

- sia nel caso in cui non siano mai stati iscritti nell’elenco dei mediatori presso il Ministero della Giustizia,

- sia nel caso – è da ritenere - in cui, pur essendo stati iscritti in detto elenco, non abbiano chiesto all’Organismo, nei cui elenchi erano iscritti, di dar seguito alla procedura prevista dall’art. 42 del D.M. n. 150/2023 per il mantenimento dell’iscrizione, non avendo neppure seguito il corso di aggiornamento della durata di dieci ore previsto dall’art. 24 comma 1 del D.M. n. 150/2023.

L’intervento si è reso necessario proprio ad evitare l’incongruenza di costringere coloro che avevano già acquisito il titolo professionale a ripercorrere il percorso formativo sin dalle basi, anziché consentire loro semplicemente di aggiornarlo per adeguarsi alle novità legislative degli ultimi anni.

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