Le clausole di mediazione, compromissorie e multistep negli atti notarili

Roma, Consiglio Notarile di Roma – Via Flaminia 122
3 novembre 2026, ore 14.30 – 19.00
ADR Notariato · ASIGN · Federnotai · AINC – con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato

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PREMESSA
Il convegno indaga il ruolo del notaio nella costruzione di assetti negoziali idonei a prevenire il contenzioso, attraverso la redazione di clausole di mediazione, compromissorie e multistep, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022). Il confronto tra magistrati, accademici e notai si articola in quattro tavole rotonde, distinte per tipologia di atto, con taglio operativo e particolare attenzione alle formule redazionali.
Preliminamente verrà fornito un inquadramento sistematico sulle clausole di mediazione e compromissorie e, in particolare, sul nucleo di disciplina comune ad entrambe: il presupposto della disponibilità dei diritti controversi, l’autonomia delle clausole rispetto al negozio cui accedono e la progressione nell’utilizzo delle stesse (clausole multistep).

I TAVOLA ROTONDA – Atti tra vivi
La tavola esamina nozione e funzione delle clausole di mediazione negli atti tra vivi. Dopo la Riforma Cartabia (art. 5-sexies d.lgs. n. 28/2010) il tentativo di mediazione previsto dalla clausola è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e arbitrale; la clausola è compatibile con l'art. 24 Cost., perché differisce e non esclude la tutela giurisdizionale, non preclude i provvedimenti cautelari né la trascrizione della domanda, mentre la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza. Saranno analizzati gli elementi essenziali (riferimento alle controversie relative al singolo contratto; disponibilità dei diritti) e accidentali (designazione di un organismo iscritto nel registro ministeriale, del mediatore, delle regole del procedimento), l'autonomia della clausola rispetto al contratto, la sua efficacia nei confronti di successori e aventi causa e la sua natura non vessatoria, a differenza della clausola compromissoria ex art. 1341, co. 2, c.c., nonché i limiti posti dall'art. 33 cod. cons. Si tratterà infine la redazione delle clausole multistep (mediazione–arbitrato), con l'opportuna previsione dell'incompatibilità tra il ruolo di mediatore e quello di arbitro nella medesima controversia.

II TAVOLA ROTONDA – Atti mortis causa
Muovendo dall'art. 587, co. 2, c.c. e dall'ammissibilità di disposizioni testamentarie a contenuto non patrimoniale, la tavola indaga gli spazi dell'autonomia testamentaria nell'orientare i successori verso la soluzione stragiudiziale delle controversie ereditarie. Quanto alla mediazione, obbligatoria ex lege in materia successoria entro il perimetro dei diritti disponibili (art. 1966 c.c.), si esaminano la designazione testamentaria dell'organismo o del mediatore e la sua compatibilità con il divieto di pesi sulla legittima (art. 549 c.c.), nonché le misure rafforzative della volontà del testatore, in particolare la condizione collegata alla mancata partecipazione effettiva al procedimento. Quanto all'arbitrato, superata la
tradizionale diffidenza verso l’utilizzo dello strumento arbitrale, si distingue tra clausola compromissoria testamentaria immediatamente vincolante per effetto dell'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato, e clausola compromissoria (o arbitrale) che obbliga i successori a stipulare inter vivos la convenzione arbitrale; si affrontano altresì la nomina testamentaria degli arbitri, la posizione del legittimario leso o pretermesso e i limiti dell'arbitrabilità delle liti ereditarie. Saranno proposte formule di clausole testamentarie di mediazione, arbitrali e multistep.

III TAVOLA ROTONDA – Negozi di diritto familiare
La tavola prende le mosse dalla degiurisdizionalizzazione della crisi familiare e dal coordinamento, dopo la Riforma Cartabia, tra mediazione familiare, negoziazione assistita, mediazione civile e arbitrato. Alla luce del nuovo testo dell'art. 806 c.p.c., che fa coincidere l'area dell'arbitrabilità con quella della disponibilità dei diritti, restano esclusi lo status, i doveri inderogabili del matrimonio e la filiazione relativa ai figli minori, mentre sono ammesse clausole compromissorie per le controversie patrimoniali connesse alla crisi già insorta, inserite negli accordi di separazione o divorzio o nella negoziazione assistita. Più delicato è il tema delle clausole stipulate prima della crisi, che si intreccia con l'ammissibilità degli accordi preventivi: al riguardo si darà conto degli ultimi approdi giurisprudenziali e, in particolare, di Cass., ord. 21 luglio 2025, n. 20415, che fonda la validità dei patti pre-crisi sulla causa concreta (solutoria, transattiva o compensativa), nella quale la crisi coniugale opera come condizione sospensiva (il «se») e non come causa (il «perché») dell'attribuzione, entro precisi limiti a tutela del coniuge debole e della prole. Si esamineranno infine, per accenno, le medesime clausole in vista della cessazione delle unioni civili e delle convivenze, i trasferimenti immobiliari e lo scioglimento della comunione in sede arbitrale.

IV TAVOLA ROTONDA – Atti societari
La tavola esamina le clausole di mediazione e compromissorie negli atti societari. Criterio guida è la disponibilità dei diritti: secondo Cass., ord. 5 aprile 2023, n. 9434, sono mediabili e compromettibili anche le impugnative di delibere, incluse quelle sulle operazioni sul capitale, salvo che la controversia investa direttamente interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata dall'iniziativa di parte. Tratti comuni alle due clausole sono l'autonomia rispetto allo statuto (art. 808, co. 2, c.p.c.) e l'efficacia nei confronti dei cessionari delle partecipazioni, in quanto parte della «posizione contrattuale complessa» del socio; resta aperta l'estensione della clausola di mediazione ad amministratori e sindaci, in analogia a quanto previsto all'art. 838-bis, co. 4, c.p.c. Per la mediazione statutaria (art. 5-sexies d.lgs. n. 28/2010) si esaminano la designazione dell'organismo, la deroga alla competenza territoriale, le regole procedimentali e le penali per la mancata partecipazione, anche nelle società di persone, ove la mediazione è già obbligatoria per legge. Per l'arbitrato societario (artt. 838-bis ss. c.p.c.) si approfondiscono la nullità della clausola che non affidi a un soggetto estraneo la nomina di tutti gli arbitri e i connessi profili di responsabilità notarile (artt. 28 e 138-bis l.n.), il quorum dei due terzi (l'unanimità nelle società di persone), l'opzione per l'arbitrato irrituale e il raccordo tra il nuovo potere cautelare degli arbitri (art. 818 c.p.c.) e la sospensione delle delibere (art. 838-ter, co. 4, c.p.c.).

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