Costi della mediazione

Tabelle di indennità e spese di mediazione

Indennità per il primo incontro di mediazione

SPESE VIVE

Per il servizio di invio delle comunicazioni ex art. 8 comma 1 ADR Notariato srl applica le seguenti condizioni:
Spese documentate per l’invio di ciascuna comunicazione a mezzo posta.
Nulla è dovuto per le comunicazioni a mezzo PEC
Nulla è dovuto per il servizio di firma digitale per la parte che ne sia sprovvista, restando le relative spese a carico di ADR Notariato, e per il rilascio delle copie degli atti.
N.B. Le indennità per il primo incontro di mediazione, nella misura indicata nella tabella di cui sopra sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.
Quando la mediazione si conclude senza conciliazione al primo incontro e quindi il procedimento non prosegue con incontri successivi, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

Se le parti raggiungono l’accordo nel primo incontro di mediazione, o comunque la procedura prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute all’organismo le ulteriori spese di mediazione di cui alla Tabella A allegata al d.m. 150/2023.
Dette spese sono determinate in base agli artt. 28, 30 e 31 del medesimo decreto.

MODALITA' DI PAGAMENTO E TERMINI

Il versamento delle indennità e delle spese di mediazione deve essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Società ADR Notariato S.r.l.
IBAN: IT74A0538703242000049161750 specificando nella causale “Indennità e spese I° incontro - nominativo della parte/i”.
Le indennità e le spese vive per il primo incontro di mediazione sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica.

L’integrazione delle spese di mediazione, dovute quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono richieste a ciascuna delle parti al momento della prosecuzione della mediazione e comunque devono essere versate prima della chiusura del procedimento.
Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
La parte procedente deve allegare alla domanda di mediazione la copia del bonifico delle spese e delle indennità del primo incontro, mentre la parte chiamata allega copia del detto pagamento alla dichiarazione di adesione.
Il mancato versamento delle indennità per il primo incontro ad opera dell’istante impedisce l’apertura del procedimento. Il mancato versamento dell’indennità per il primo incontro ad opera della parte chiamata impedisce il perfezionamento della sua adesione nonché la sua partecipazione al primo incontro, che pertanto verrà considerato disertato.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla nota esplicativa delle tabelle e agli avvisi all’utenza pubblicati sul sito di ADR Notariato.
Tabella A allegata al d.m. 150/2023
Tabella delle spese di mediazione
VALORE DELLA LITE SPESE in euro
Minimi Massimi
Fino a euro 1.000,00 80,00 160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 160,00 290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 290,00 440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 440,00 720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00 720,00 1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00 1.200,00 1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00 1.500,00 2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00 2.500,00 3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00 3.900,00 4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00 4.600,00 6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00 6.500,00 10.000,00
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2 % e per lo scaglione massimo dello 0,3 %.
Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.
Art. 31. del d.m. 150/2023
Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
a) la durata di ciascun incontro;
b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.
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