La mediazione civile e commerciale

Dal 2010 condizione di procedibilità in Italia in molteplici materie

Dal 2010 in Italia la mediazione civile e la mediazione commerciale sono divenute obbligatorie, costituendo “condizione di procedibilità” per avviare una causa giudiziaria in molteplici materie.

Tra le procedure di mediazione vi sono:

- mediazione per causa civile
- mediazione in materia di diritti reali, condominio, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende;
- mediazione in materia di patti di famiglia e successioni ereditarie;
- mediazione in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o a mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5 D.lgs. n. 28/2010).

 

La mediazione obbligatoria può essere svolta solo con l’ausilio di mediatori civili accreditati presso l’elenco dei mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia e, stante la stretta correlazione tra giudizio e mediazione, la legge ha voluto che le parti in lite partecipino al procedimento di mediazione con l’assistenza obbligatoria dei rispettivi avvocati (art. 8 D.lgs. n. 28/2010).

La procedura di mediazione civile, così come la procedura di mediazione commerciale, prendono avvio con l'istanza depositata presso un organismo di mediazione (tra quelli iscritti nell’elenco del Ministero della Giustizia) e si conclude con un verbale redatto dal mediatore che darà atto dell’esito positivo o negativo della procedura di mediazione.

Se le parti non si accordano, il verbale negativo del mediatore attesterà il superamento della condizione di procedibilità e potrà essere iniziata o proseguita la causa giudiziaria.

Se le parti raggiungono l’accordo e questo debba essere trascritto nei registri immobiliari, dovrà essere autenticato da un notaio (art. 11 D.lgs. n. 28/2010).

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