Seminario "accordo di mediazione e attivita notarile"

L’accordo raggiunto in mediazione, diversamente dal verbale di mediazione che è atto del mediatore, è un negozio giuridico che va ascritto esclusivamente alla volontà delle parti, esse sole destinatarie dei suoi effetti.

Come tutti i negozi giuridici l’accordo deve rispettare i limiti imposti dalla legge (art. 1322 co. 1 cod. civ.) e quando viene esibito al notaio, affinché provveda agli adempimenti pubblicitari previsti dall’art. 11 del D.Lgs n. 28/2010, quest’ultimo sarà chiamato a svolgere tutte le attività ed applicare tutte le norme, formali e sostanziali, che normalmente osserva nell’esercizio della propria attività quando è chiamato a formare il titolo autentico da inserire dei pubblici registri. In tale sede suggerendo alle parti i necessari aggiustamenti in fase redazionale.

Il documento non potrà sottrarsi, pertanto, al doveroso controllo di legalità previsto dall’art. 28 Legge Notarile che il notaio è tenuto a svolgere su ogni atto che è chiamato a ricevere o autenticare, non potendo da ciò considerarsi esonerato per il fatto che gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, trattandosi di controlli e verifiche di diversa natura e funzione.

La centralità del ruolo del notaio è evidente quando egli è chiamato ad autenticare le sottoscrizioni dell’accordo accertativo dell’usucapione in mediazione, facendo precedere tale attività dai riscontri funzionali a verificare se quanto dichiarato dalle parti trovi corrispondenza nei documenti in proprio possesso o che abbia reperito.

Stessa centralità si ravvisa quando l’accordo di mediazione debba osservare le diverse discipline che regolano le prelazioni legali, come quella artistica, agraria e urbana, con la necessaria attenzione sulle sanzioni previste in caso di violazione e valutando quali potranno essere le conseguenze nella fase esecutiva dell’accordo.

Durante l’incontro verrà inoltre analizzata la particolare ipotesi in cui l’accordo sia stato raggiunto facendo perno sull’accertamento di una pregressa patologia negoziale, riconducibile a invalidità o inefficacia di contratti già stipulati. In questo caso il controllo del notaio sarà particolarmente complesso, impattando con la problematica del negozio di accertamento e della connessa pubblicità immobiliare.

Il controllo di legalità del notaio, inoltre, sarà particolarmente attento anche nelle ipotesi in cui con l’accordo di mediazione interferiscano questioni inerenti alla demanialità dell’acqua e i connessi riflessi sulla proprietà fondiaria. In questo caso gli accertamenti che il notaio dovrà compiere sull’accordo, quando abbia ad oggetto corpi idrici ovvero opere strumentali all’utilizzo delle acque, dovrà indirizzarsi al rispetto del divieto di alienazione di cui all’art. 823 c.c. oltre che della disciplina urbanistica e catastale.

Quello di legalità non è peraltro il solo controllo che il notaio è chiamato ad effettuare sull’accordo di mediazione, dovendo egli svolgere tutte le attività di tipo istruttorio necessarie affinché l’accordo – autenticato o ripetuto dinanzi al notaio – sia in grado di produrre tutti i suoi effetti.

Come accade per gli accertamenti relativi alla legittimazione delle parti che intervengono a mezzo rappresentante, con riguardo alla verifica dei poteri scaturenti dalla legge o ai conferimenti di poteri rappresentativi mediante procura.

Per le tematiche trattate l’incontro è rivolto oltre che ai notai, anche agli avvocati che assistono le parti e più in generale a tutti i mediatori.

 

Mauro Leo

Responsabile scientifico ADR Notariato

 

 

E’ possibile iscriversi al seminario on line mediante l’apposito modulo in allegato, ovvero, attraverso il sito all’indirizzo: www.adrnotariato.org

 

Quota d’iscrizione € 60.00.

Il link per la partecipazione in videoconferenza (piattaforma Zoom) verrà inviato il giorno prima dell’evento.

Ai partecipanti NOTAI saranno riconosciuti 4 CFP dal CNN.

Ai partecipanti AVVOCATI saranno riconosciuti 2 CFP dal CNF.

 

 La modalità di fruizione potrà essere:

- interamente in diretta

- interamente in differita

- in forma mista, parte in diretta e parte in differita (anche rivedendo la parte dell’incontro già seguito).

Vi preghiamo di restituirci cortesemente l’informativa in allegato debitamente sottoscritta.

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