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Tribunale di Roma - sentenza n. 20160 del 29.12.2021
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In base all’art. 4 comma 2 del d.lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. La ratio di tale previsione è quella di ottenere, in caso di eventuale successivo giudizio, una simmetria tra la disposizione richiamata (ar.4 comma 2 d.lgs. 28/2010) e l'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta la sola eccezione per gli "elementi di diritto".